
La lettura comparata degli art. 18 comma 3 bis e 20 del D. Lgs. 81/08 è spesso utilizzata per affermare il ruolo, attivo e compartecipativo, dei lavoratori nelle attuazioni delle misure di salute e sicurezza sul lavoro.
Pur condividendo tale lettura, si ritiene che occorre fare chiarezza su alcuni equivoci da evitare al fine di non caricare, ingiustamente ed in modo eccessivo, né la responsabilità dei lavoratori negli eventi lesivi che possano loro derivare dalla messa in atto di comportamenti sbagliati, né quella dei datori di lavoro e dei dirigenti qualora gli stesi abbiano messo in atto tutte le misure di prevenzione e protezione di propria competenza.
Il legislatore, con l’emanazione del D.Lgs. 106/2009, che ha modificato ed integrato il testo originario del c.d. Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro del 2008 – su esplicita richiesta delle parti datoriali – ha ritenuto opportuno inserire nell’art. 18, titolato “Obblighi del datore di lavoro e del Dirigente” il comma 3 bis (8 Cfr. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 articolo 18 comma 3-bis: Il Datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine agli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 19,20,22,23,24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.) al fine di limitare la responsabilità del vertice aziendale “qualora la mancata attuazione” degli obblighi dei preposti, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori, degli installatori e del medico competente ” sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti”.
In realtà il testo definitivo, dopo un lungo e travagliato iter preparatorio che ha visto l’alternarsi di numerose bozze come conseguenza di un acceso dibattito tra le parti sociali e istituzionali, ha sancito due principi: il primo lapalissiano e sostanzialmente inutile, è che al datore di lavoro e ai dirigenti non potranno essere addebitati quegli eventi che fossero derivati dall’esclusiva responsabilità dei preposti, dei lavoratori, dei progettisti dei fabbricanti, dei fornitori, degli installatori e del medico competente, mentre il secondo ribadisce, riprendendo le conclusioni della giurisprudenza dominante, che la responsabilità dei soggetti obbligati potrà essere considerata esclusiva, solo se a capo del datore di lavori o del dirigente non sia riscontrabile un difetto di vigilanza sui comportamenti degli stessi.
Tale obbligo di vigilanza, indubbiamente gravoso, è correlato all’obbligo, sancito dall’art. 20 del D.Lgs. 81/08 che riporta ” ogni lavoratore” ha l’obbligo di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal dal datore di lavoro.
Condizione indispensabile perché ai lavoratori possa essere attribuito qualche addebito è, quindi, che il datore di lavoro abbia dato loro istruzioni corrette, li abbia forniti di mezzi idonei e li abbia, anche, adeguatamente formati; in altre parole il ruolo attivo dei lavoratori è subordinato alla completa attuazione degli obblighi datoriali e dirigenziali, in assenza dei quali gli stessi non potranno essere considerati responsabili della violazione degli obblighi prevenzioni.
E’ un punto strategico e basilare, purtroppo ancora oggi non metabolizzato da soggetti interessati, per la completa attuazione delle misure di prevenzione e di protezione finalizzate allo scongiurarsi degli eventi lesivi sul lavoro, che riveste un ruolo di primo piano e che deve trovare ampia ed urgente applicazione nelle prassi aziendali.
Occorre, da un lato, che i vertici aziendali non ritengano ultimati i propri compiti di prevenzione nella predisposizione di corrette procedure di lavoro e nell’erogazione di idonee attività di formazione perché, come spesso si continua ripetere, serve anche che tali attività siano completate da una altrettanto puntuale e assidua attività di vigilanza sui comportamenti dei lavoratori che dovrà essere messa in atto in maniera simile a quella utilizzata per controllare la corretta prassi produttiva.
Occorre anche, dall’altro lato, che i lavoratori acquisiscano la consapevolezza del proprio ruolo che non è più’ subordinato e passivo, ma assurge ad un compito di compartecipazione attiva in modo elevato fino a spingersi all’obbligo di contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti, e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, a quello di segnalare al datore di lavoro immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza e di di protezione messi a loro disposizione, nonché di segnalare qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vegano a conoscenza. Tale ruolo di compartecipazione del lavoratore alla sicurezza era stato già sancito dalla legislazione precedente (D.Lgs. 626/94) ma gli obiettivi prefissati non si sono raggiunti, pertanto si auspica che cio’ non avvenga anche nella normativa attualmente in vigore.