
Spesso, in alcuni contesti formativi, viene posta la domanda se il “preposto” deve essere presente nel luogo di lavoro dove si svolge l’attività lavorativa. Partendo dal presupposto che chi pone questo tipo di quesito abbia ricevuto la prevista formazione e che l’argomento non sia una novità tale da stravolgere la normativa vigente che regola le modalità di presenza della figura deputata a sovrintendere l’attività lavorativa, è utile fornire alcuni chiarimenti a riguardo. I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: –Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali, in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale; Intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.; Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta. In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate; Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37. Alla luce di quanto sopra riportato (art. 19 del D.lgs. 81/08), si evince che non c’è alcun dubbio che la presenza del preposto è obbligatoria al fine di rendere efficace il ruolo rivestito e cioè quello di sovraintendere l’attività lavorativa; ma ciò non significa che non può allontanarsi dal luogo dove svolge tali funzioni. In caso di un eventuale infortunio a un lavoratore, non è la mancata presenza del preposto al momento dell’evento che potrebbe essere contestata, ma le contestazioni addebitate, a seconda dei casi, potrebbero essere la mancata vigilanza sull’adempimento alle istruzioni date o le errate disposizioni impartite al lavoratore. Il concetto di presenza non va confuso con l’obbligo di congiunto di due persone (lavoratore e tutor), ma avere garanzia che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti. Il preposto deve effettuare direttamente, cioè personalmente e senza intermediazioni di altri, tale controllo; ciò non significa che il preposto non possa allontanarsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi anche ad altri compiti di sorveglianza o di lavoro.