I PREPOSTI E LA FORMALE INDIVIDUAZIONE
Il preposto è definito dal D.lgs. 81/2008 come quella persona, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovraintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori (vigilanza su i lavoratori) ed esercita un funzionale potere di iniziativa, giusta la specifica previsione di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), d. lgs. 81/2008, che ha sancito in norma giuridica i risultati cui era giunta la giurisprudenza, ancorché ampliando l’intensità del dovere di controllo. Attesa la essenziale funzione esercitata dal preposto, è fondamentale – oltre che previsto dall’art. 18 D. lgs 81/2008 a far tempo dal dicembre 2012- la corretta sua individuazione nell’ambito della organizzazione lavorativa, con un significativo elemento di responsabilità in eligendo; conseguentemente, l’erronea individuazione ovvero l’individuazione in un soggetto inadeguato, a fronte degli eventi lesivi derivanti dall’omesso controllo, generano ipotesi di responsabilità in capo al soggetto autore della scelta, così come il controllo del medesimo. Inoltre, tipicamente al Preposto si riconduce l’obbligo di informare immediatamente i lavoratori (informa i lavoratori) di un pericolo grave cui siano esposti e, fatti salvi eccezionali casi, il divieto di esporli a situazioni di rischio grave ed inevitabili. Neppure si rende necessaria la designazione espressa quale preposto, per connotare la corrispondente posizione di garanzia in capo ad un soggetto; a ciò è infatti sufficiente, anche sotto il profilo formale, l’attribuzione di un ruolo organizzativo aziendale che determini la sovra ordinazione gerarchica dell’interessato nei confronti di altri lavoratori. Infatti, tale soggetto è privo del potere e, conseguentemente del dovere, di predisporre mezzi e strutture, mentre assolve il compito di controllo e sorveglianza, con corrispettivi poteri di coordinamento e disciplinari; la responsabilità del preposto postula la sussistenza in concreto di poteri di controllo effettivi. Anche l’esercizio di fatto, ancorché temporanea, di poteri giuridici dà luogo alla figura del preposto. Permane sul Dirigente e/o Datore di Lavoro il dovere di controllare il Preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge ed a quelle, eventualmente aggiuntive impartitegli, pur non potendosi affermare un obbligo generico di presenza costante e continua, si ricorda per contro, che solo con riferimento a determinati rischi vi è l’obbligo di presenza del preposto. Debbano, ad ogni modo, tenersi distinti i doveri propri del Dirigente da quelli del Preposto, non potendosi condividere la possibilità di una sorta di subdelega tout court al Preposto da parte del Dirigente già delegato alla sicurezza.